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Il 31 gennaio del 1945 viene emanato il decreto che riconosce il diritto di voto alle donne ( Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23)

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Il 31 gennaio del 1945 con il Paese diviso ed il nord sottoposto all’occupazione tedesca il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emanò un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne (Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23). Il 2 giugno del 1946 le donne votarono per il Referendum istituzionale e per le elezioni della Assemblea costituente ma già nelle elezioni amministrative precedenti avevano votato risultando in numero discreto elette nei consigli comunali. Sui banchi dell’Assemblea costituente sedettero le prime parlamentari: nove della DC, nove del PCI, due del PSIUP ed una dell’Uomo qualunque. l voto alle donne, o suffragio femminile, è una conquista, quindi, che può essere inserita tra le recenti  lotte portate avanti per ottenere la  parità di genere. Il 30 gennaio del 1945, quando l’Europa era ancora impegnata nel conflitto e il Nord Italia era occupato dai tedeschi, durante una riunione del Consiglio dei ministri si discusse del tema, su proposta di Palmiro Togliatti (Partito Comunista) e Alcide De Gasperi (Democrazia Cristiana).  Non tutti erano favorevoli e sensibili verso questo importante tema. Ma  la questione venne trattata come qualcosa di ormai «inevitabile», visti i tempi. Il decreto fu emanato il giorno dopo, il 31 gennaio: potevano votare le donne con più di 21 anni, salvo le prostitute. L’eleggibilità delle donne — quindi non solo la possibilità di andare a votare — venne stabilita, invece, con un decreto successivo, il numero 74 del 10 marzo del 1946.  Il 2 giugno dello stesso anno  1946 le donne votarono per il Referendum istituzionale e per le elezioni della Assemblea costituente.

La  Carta costituzionale italiana, in seguito, all’articolo 3 riconoscerà che ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali‘; all’articolo 37 che ‘La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore’; all’articolo 51 che ‘Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini’; all’articolo 117 che ‘Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive‘.

Questi principi inseriti nella Carta Costituzionale, dal 1948 ad oggi, hanno stimolato l’azione dei governi in carica, da ultimo con le misure previste dal decreto legge 23 febbraio 2009, n.11 (convertito con la legge 23 aprile 2009, n.38)) in tema sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale. Con il provvedimento, oltre alle modifiche apportate al codice penale e a quello di procedura penale, sono stati introdotti il gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale ed il nuovo delitto di ‘atti persecutori’ (il cosiddetto stalking), di cui più frequentemente sono vittime le donne.

Il 2 giugno del 1946 le donne votarono per il Referendum istituzionale e per le elezioni della Assemblea costituente.

La stessa Carta costituzionale italiana, in seguito, all’articolo 3 riconoscerà che ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali‘; all’articolo 37 che ‘La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore’; all’articolo 51 che ‘Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini’; all’articolo 117 che ‘Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive‘.

Principi che, dal 1948 ad oggi, hanno stimolato l’azione dei governi in carica, da ultimo con le misure previste dal decreto legge 23 febbraio 2009, n.11 (convertito con la legge 23 aprile 2009, n.38)) in tema sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale. Con il provvedimento, oltre alle modifiche apportate al codice penale e a quello di procedura penale, sono stati introdotti il gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale ed il nuovo delitto di ‘atti persecutori’ (il cosiddetto stalking), di cui più frequentemente sono vittime le donne.