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I consiglieri comunali hanno il diritto di visionare le carte anche in fase preliminare di Francesco Garofalo ( clicca qui per leggere)

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Diversi consiglieri comunali di minoranza sovente denunciano di incontrare ostacoli nel visionare documenti e atti, emanati dagli uffici comunali, dall’esecutivo o dallo stesso Sindaco, utili all’esercizio delle  funzioni istituzionali assegnate dalla legge.

Ogni scusa sarebbe buona per complicare la vita politica del consigliere comunale di minoranza, chiamato a svolgere una funzione rilevante  sul piano del controllo degli atti, di prevenzione e della proposta- denunciano in molti- Una funzione, insomma che  non sempre   suscita  gioia  in chi concepisce il potere come proprietà privata e non come strumento per servire la collettività amministrata.

Le proteste e i ricorsi che giacciono nelle aule dei tribunali amministrativi e non solo sono innumerevoli e dimostrano come sia arduo, a taluni amministratori locali e responsabili degli uffici,  onorare e rispettare le norme sulla  trasparenza degli atti e della legalità.

La normativa che attribuiva e attribuisce  al consigliere comunale  uno status particolare per l’accesso agli atti era già chiara prima  ancora che il Consiglio di Stato si pronunciasse  in merito.

Il consigliere comunale, infatti, sia di maggioranza che di minoranza, non ha alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, sia perchè, qualora i documenti richiesti contenessero informazioni “riservate”, egli è comunque vincolato al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del T.U.E.L.

A  sostegno di quanto da noi   sostenuto nelle sedi istituzionali  – sostengono diversi consiglieri aderenti all’Associazione dei  Gruppi Consiliari di Minoranza del Savuto e singoli consiglieri-   giunge la  recente sentenza  del Consiglio di Stato, Consiglio di Stato sez. V – Sentenza n. 5032 del 13/08/2020 inerente  il DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI la quale ribadisce che :

Il Consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti relativi alla proposta di project financing presentata al Comune da una società privcomma 15, D.Lgs. 50/2016 e ritenuti “utili” all’espletamento del proprio mandato, sia perchè egli non ha alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso in quanto, al pari del responsabile del procedimento, è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio.

Il consigliere comunale può vedere, quindi,  le carte del projet financing anche in fase preliminare senza che da parte di chicchesia possa essere messo in atto delle  strategie ostruzionistiche  che possano  bloccare l’attività amministrativa.

Il consigliere comunale ha diritto di accedere a tutti gli atti e documenti di un project financing, persino,  quando ci si trovi ancora in una fase preliminare, valutativa o istruttoria, poiché, come ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5032/2020, non sta certo all’amministrazione valutare cosa egli ritenga «utile» al miglior esercizio del mandato popolare. A ben vedere anzi, neppure valgono possibili dubbi di riservatezza dei dati presenti nella documentazione, dal momento che il consigliere è e resta vincolato all’invalicabile obbligo del segreto d’ufficio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V- Sentenza n. 5032 del 13 dello scorso mese di agosto. (F.G.)