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Domenica 15 maggio 2022, si celebra la Giornata mondiale della famiglia., proclamata il 1994 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite

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La famiglia Belelli (wikipedia)

Giornata mondiale della famiglia:  proclamata il  1994 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU),   si celebra oggi, domenica  15 maggio 2022, la sua ricorrenza.   Definita come “il fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”, la famiglia è il luogo della cura e del sostegno reciproco.  Nonostante il  difficile momento che la società sta attraversando in termini di nascite,  questa Giornata  conserva un grande  significato sul piano sociale in quanto conduce a riflettere sul ruolo che il nucleo familiare svolge nelle comunità locali e delle sue trasformazioni,  sui diritti della famiglia in un momento in cui si discute sugli equilibri affettivi, sull’importanza  di  saper conciliare esigenze lavorative e familiari, sui cambiamenti che hanno modificato i tradizionali sistemi familiari, sull’importanza di promuovere, ad ogni livello istituzionale politiche tese a favorire programmi per la crescita dell’intera società. In un mondo  in cui i  cambiamenti   avvengono in modo repentino, anche le funzioni della famiglia non possono che subire  trasformazioni: i modi di stare insieme  sono mutati rispetto al passato e definire oggi la famiglia diventa alquanto arduo rispetto alle  comunità  passate .  I dati che emergono dagli studi di ricerca effettuati nel nostro Paese, testimoniano come le nascite siano crollate. Ogni anno si raggiunge un record negativo e la famiglia ricca di figli inizia a diventare una vera e propria utopia. La  nostra Costituzione  italiana, all’articolo 29, afferma: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio […] sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

E’ compito delle istituzioni, in primo luogo tutelare i diritti delle famiglie, della politica , garantendo una sicurezza economica e i diritti sul lavoro, ma anche delle famiglie stesse affinché  ritrovino il loro ruolo nella società, nel rispetto delle diversità e dei diversi modi di stare insieme. L’odierna ricorrenza non sia solo un atto formale ma un impegno sostanziale a riflettere in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono le famiglie nelle nostre comunità locali.

Cosa dice la nostra Costituzione Italiana all’art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950)

Articolo 12 – Diritto al matrimonio

A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

 

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)

Articolo 10

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l’assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. (…)

 

Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981)

Articolo 18

1. La famiglia è l’elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale.

2. Lo Stato ha l’obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità.

3. Lo Stato ha il dovere di provvedere alla eliminazione di qualsiasi discriminazione contro la donna e di assicurare la protezione dei diritti della donna e del bambino quali stipulati nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali.

4. Le persone anziane o con disabilità hanno diritto a misure speciali di protezione avuto riguardo ai loro bisogni fisici o morali.

Articolo 29

L’individuo ha inoltre il dovere:

1. Di preservare lo sviluppo armonioso della famiglia e di operare in favore della coesione e del rispetto di questa famiglia; di rispettare in ogni momento i suoi genitori, di nutrirli e di assisterli in caso di necessità; (…)

Articolo 27

1. Ogni individuo ha doveri verso la famiglia e verso la società, verso lo Stato e verso le altre collettività parimenti riconosciute e verso la comunità internazionale.

 

Convenzione internazionale sui diritti del bambino (1989)

Preambolo

(…) Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, (…).

 

Carta araba dei diritti umani (2004)

Articolo 33

1. La famiglia è la naturale e fondamentale cellula della società; essa si fonda sul matrimonio tra un uomo e una donna. Uomini e donne in età per contrarre matrimonio hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, secondo le regole e condizioni del matrimonio. Nessun matrimonio può avere luogo senza il consenso di entrambi gli sposi. Le leggi vigenti regolano i diritti e i doveri dell’uomo e della donna quanto alla celebrazione del matrimonio, durante il matrimonio e allo scioglimento dello stesso.

2. Lo Stato e la società assicurano la protezione della famiglia, il rafforzamento dei vincoli familiari, la protezione dei suoi membri e la proibizione di ogni forma di violenza o di abuso nella relazione tra i suoi membri, in particolare verso le donne e i bambini. Essi inoltre assicurano la necessaria tutela e cura nei riguardi delle madri, dei bambini, delle persone anziane e delle persone con particolari necessità e appronteranno per gli adolescenti e i giovani le migliori opportunità di sviluppo fisico e mentale.

3. Gli stati parte adottano ogni necessario provvedimento legislativo, amministrativo e giudiziario per assicurare la protezione, la sopravvivenza, lo sviluppo e il benessere del bambino, in un contesto di libertà e dignità e assicureranno in ogni caso che il miglior interesse del bambino sia il criterio fondamentale rispetto ad ogni misura adottata nei suoi confronti, sia che si trattati di un minore a rischio di delinquenza sia che si tratti di un minorenne che ha commesso reati.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire, in particolare ai giovani, il diritto di svolgere attività sportiva.

Articolo 34

2. Ogni lavoratore ha diritto al godimento di giuste e favorevoli condizioni di lavoro che assicurino una remunerazione adeguata ai suoi bisogni essenziali e a quelli della sua famiglia, (…).

Articolo 38

Ogni persona ha il diritto ad un livello di vita adeguato per sé e la propria famiglia, che assicuri il loro benessere e una vita dignitosa, in cui è compreso cibo, vestiario, alloggio, servizi e il diritto ad un ambiente sano. (…)

 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000)

Articolo 9. Diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 33. Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.