Home Attualità Celebrazione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra: Riflessioni sulle Mutilazioni...

Celebrazione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra: Riflessioni sulle Mutilazioni da Ordigni Inesplosi

46

Celebrazione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra: Riflessioni sulle Mutilazioni da Ordigni Inesplosi

Il 1 febbraio si celebra la Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra, un evento promosso dall’ANVCG – Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che assume una rilevanza speciale poiché offre l’opportunità di commemorare gli impatti devastanti dei conflitti passati e presenti, nonché le loro conseguenze durature sulle generazioni successive. Il problema delle munizioni non esplose rientra pienamente in questo contesto: l’ANVCG ha segnalato che, dall’epoca della Seconda Guerra Mondiale, sono state rinvenute in tutta Italia oltre 250.000 ordigni bellici, inclusi esplosivi, granate, bombe a mano, proiettili d’artiglieria e munizioni, molti dei quali hanno causato incidenti pericolosi e gravi lesioni. La Giornata, istituita con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, all’articolo 4, prevede esplicitamente il coinvolgimento del mondo della scuola nelle celebrazioni della ricorrenza. Essa, pertanto,  costituisce un’importante opportunità, soprattutto guardando ai più giovani, per mobilitare le coscienze contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti. Quest’anno la ricorrenza assume un particolare significato alla luce del drammatico contesto internazionale in cui viviamo, profondamente segnato da guerre e conflitti armati.

Legge 25 gennaio 2017, n. 9 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.36 del 13-2-2017)
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre 
e dei conflitti nel mondo

Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 1º febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.
1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3.
1. La Giornata di cui all’articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all’articolo 2, per l’alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5.
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.